Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nel testo di seguito riprodotto si omettono le disposizioni che modificano o sostiuiscono articoli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; le stesse sono riportate nel testo aggiornato del citato decreto, pubblicato nella prima parte di questo supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Art. 1. 1. ...omissis (a). 2. ...omissis (b). (a) Il comma che si omette sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 1, come modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso. (b) Il comma che si omette modifica l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 3, come modificato, si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.