Avvertenza:
  Si  procede  alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n.  80,  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  3,  del regolamento di esecuzione del testo
unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla
emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14  marzo  1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto  legislativo  qui
trascritto.
  Nel  testo  di  seguito  riprodotto si omettono le disposizioni che
modificano o sostiuiscono articoli del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29; le stesse sono riportate nel testo aggiornato del citato
decreto, pubblicato nella prima parte di questo supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 1.
  1. ...omissis (a).
  2. ...omissis (b).
  (a) Il comma che si omette sostituisce la lettera c) dell'art.   1,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma
1,   come  modificato,  si  veda  il  testo  aggiornato  del  decreto
legislativo stesso.
  (b) Il comma che si omette modifica l'art. 1, comma 3, del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. Per il comma 3, come modificato,
si veda il testo aggiornato del decreto legislativo stesso.